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Nuova ordinanza del presidente Bonaccini : ulteriori misure restrittive per l’intero territorio della provincia di Piacenza

Arrivano anche per l’intero territorio della provincia di Piacenza nuove e ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Coronavirus, condivise con i sindaci della provincia e il Prefetto di Piacenza.

Le prevede l’ordinanza firmata questa sera dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in vigore dal 24 marzo al prossimo 3 aprile.

Il provvedimento si articola su due punti principali: la sospensione pressoché generalizzata delle attività economiche, ad esclusione di quelle essenziali o di quelle che garantiscano contatti limitati fra le persone al proprio interno applicando rigide misure di sicurezza, e il rafforzamento delle misure per garantire il contenimento e il distanziamento sociale, a partire dal divieto di ogni assembramento con più di due persone, anche rafforzando i controlli.

Misure e obiettivi sui quali concordano la Regione, il Prefetto e i sindaci della provincia di Piacenza, che anche oggi si sono riuniti indue diverse videoconferenze. In particolare, la sospensione delle attività economiche amplia la portata del Decreto adottato ieri dal Governo, vista la diffusione del contagio e l’emergenza sanitaria nel piacentino, fra le più estese nel Paese. La nuova ordinanza ricalca quindi il provvedimento assunto ieri dalla Regione per il territorio riminese, calibrando in questo caso gli interventi alla specificità della provincia di Piacenza.

Ecco le misure previste nell’ordinanza, con l’avvertenza che sono esclusi dai presenti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati esistenti.

Sospese le attività produttive

Viene disposta la sospensione delle attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Piacenza, con le seguenti esclusioni:
le attività agricole, agroalimentari e relative filiere, e le attività di produzione di beni alimentari.
Le attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi – preceduti dalla redazione di specifici documenti di valutazione del rischio (ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2006) – che prevedano misure di prevenzione del contagio quali:
impiego di personale prioritariamente proveniente dal distretto sanitario della Provincia di Piacenza in cui ha sede l’azienda;
  • utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit);
  • sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri;
  • scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea;
  • impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e anche al ricorso al lavoro a distanza e in smart working;
  • chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’interno e all’esterno delle strutture produttive;
  • divieto di riunioni sia all’esterno e all’interno dell’azienda con presenza fisica;
  • chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende.

Tutte le attività sopra elencate dovranno comunque e in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo scorso tra organizzazioni datoriali e sindacali su invito del Governo.

Logistica e piattaforme online

Possono proseguire le attività di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione (anche finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) è connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del Dpcm dell’11 marzo scorso, che prevede un elenco di attività di commercio al dettaglio che non vengono sospese, da ipermercati, supermercati, discount alle ferramenta e agli articoli per animali. A queste attività, oltre alle restrizioni previste dal richiamato Protocollo e a quelle sopra elencate, si applicano ulteriori misure di distanziamento per la sicurezza dei lavoratori, quali l’articolazione delle attività su più turni e lo scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa.

Idraulici e meccanici aperti

Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite in forza della presente ordinanza (idraulici, elettricisti, ecc.), quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (meccanici, elettrauti, gommisti, ecc.) e quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni.

Aperte farmacie, parafarmacie, edicole

È ammesso esclusivamente l’esercizio delle seguenti attività commerciali: negozi di generi alimentari, le farmacie e parafarmacie, i fornai, i rivenditori di mangimi per animali, le edicole, i distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, il commercio al dettaglio di materiale per ottica, la produzione agricola e l’allevamento, i servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, i servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, le attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali. Solo una persona per nucleo familiare può eccedere agli esercizi commerciali, fatta eccezione per la necessità di dover recare con sé minori, disabili o anziani.

Chiusi al pubblico gli studi professionali

Sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria. Tale attività è resa con modalità di lavoro agile ed è ammessa la presenza di una sola persona nella sede o nello studio professionale.

Stop parchi pubblici e aree sportive

Chiusura al pubblico di parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico ed aree attrezzate per attività ludiche.

Vietati assembramenti con più di due persone

Fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a due.

Poteri di sospensione del Prefetto

Le attività consentite nell’ordinanza, e quelle necessarie a garantire il prosieguo delle filiere allo stesso modo autorizzate, devono vedere la preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di Piacenza: in essa sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, quest’ultima può legittimamente proseguire.

Chiusi al pubblico i cimiteri

Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

Riduzione trasporto pubblico locale

E’ prevista la riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica.

TESTO DELL’ORDINANZA